Cass. pen. n. 16354 del 19 marzo 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA - SEPARAZIONE DI PROCESSI - IN GENERE - Separazione di processi conseguente a dichiarazione di astensione parziale – Assenza di preventiva autorizzazione della richiesta astensione - Abnormità del provvedimento di separazione – Applicabilità dell’art. 18 cod. proc. pen. – Esclusione - Conseguenze.


Il provvedimento di separazione del processo conseguente ad astensione per taluni soltanto dei capi di imputazione, emesso prima dell'autorizzazione all'astensione da parte del presidente della Corte di appello, è astrattamente abnorme, in quanto idoneo a determinare una stasi del processo oggetto di separazione nel caso in cui la richiesta non sia accolta, sicché la separazione così motivata di alcune posizioni si pone al di fuori dall'ambito applicativo dell'art. 18 cod. proc. pen., dovendosi inquadrare, piuttosto, nel contesto dell'istituto processuale dell'astensione, atteso che costituisce rimedio legittimo, nonché utile per far fronte alla diversità di situazioni decisorie venutesi a creare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 313 del 2000

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42

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