Cass. civ. n. 16358 del 12 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Appello rito lavoro - Prova indispensabile - Eliminazione di ogni incertezza - Necessità - Negligenza della parte tenuta alla prova - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 401 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

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