Cass. civ. n. 16385 del 12 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE Avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Cancellazione volontaria dall'albo - Causa di interruzione del processo - Esclusione - Fondamento.


La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21359 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

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