Cass. civ. n. 16404 del 12 giugno 2024

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Modifica della domanda in corso di causa - Irrilevanza - Esclusione


La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20118 del 2006

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

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