Cass. civ. n. 16407 del 09 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno da durata non ragionevole del processo - Estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti - Presunzione di insussistenza del danno ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), l. n. 89 del 2001 - Operatività automatica - Esclusione - Fattispecie.


In tema di equa riparazione, in caso di estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio per risarcimento dei danni per responsabilità professionale, aveva dedotto dalla mancata riassunzione della causa da parte della convenuta l'assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo, così omettendo di differenziare la posizione processuale delle parti e, quindi, senza tenere conto che la convenuta aveva un interesse contrario alla riassunzione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35372 del 2022

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE