Cass. civ. n. 16413 del 12 giugno 2024
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE
Concorso di colpa della vittima - Danni patiti "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Riduzione in misura proporzionale alla colpa della vittima - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito").
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.