Cass. civ. n. 16420 del 09 giugno 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Riproposizione specifica delle istanze istruttorie non accolte in primo grado - Necessità - Fondamento - Fattispecie.


In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5812 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 346

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