Cass. pen. n. 16423 del 20 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Giudizio abbreviato - Sentenza di assoluzione - Appello della parte civile - Diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva posta a base della decisione di primo grado - Riforma agli effetti civili della sentenza - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.,come sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Obbligo - Limiti.


In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente alla sostituzione del comma 3-bis, dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione della prova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 49667 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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