Cass. pen. n. 16434 del 21 febbraio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Reato ex art. 416-bis, cod. pen. relativo a mafie storiche - Esigenze cautelari - Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Condizioni.


In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 52303 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE