Cass. civ. n. 16445 del 13 giugno 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE


Contratto di apertura di credito - Regime anteriore alla l. n. 154 del 1992 - Conclusione per facta concludentia - Ammissibilità - Onere della prova - Contenuto.


Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.

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Riferimenti normativi

Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3
Cod. Civ. art. 1326
Cod. Civ. art. 1327
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2725
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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