Cass. civ. n. 7981 del 2 aprile 2013

Testo massima n. 1


La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 c.c. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. Ne consegue che la condotta del familiare che si sia allontanato dalla casa comune, abbia costituito un autonomo nucleo familiare ed avviato un'autonoma e distinta attività, estranea a quella gestita dal consorzio parentale di provenienza, con godimento dei relativi proventi, integra i presupposti del recesso dal rapporto associativo, senza che debba essere osservato alcun requisito di forma.

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