Cass. pen. n. 16463 del 8 febbraio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE


Disposto di cui all'art. 27 cod. proc. pen. - Trasmissione atti ex art. 54 cod. proc. pen. - Richiesta di revoca della misura al giudice che l'ha disposta - Inoltro dell'istanza al giudice presso il pubblico ministero avente la disponibilità degli atti - Perdita di efficacia della misura per omessa rinnovazione da parte del giudice competente - Esclusione - Ragioni.


In tema di misure cautelari personali, non determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. sulla necessità di rinnovazione del provvedimento genetico la richiesta di revoca o sostituzione avanzata al giudice che ha adottato tale provvedimento dopo che il pubblico ministero procedente abbia disposto la trasmissione degli atti ad altro ufficio inquirente, istituito presso un diverso giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'Ufficio del pubblico ministero spogliatosi della disponibilità degli atti ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. aveva omesso di pronunciarsi su un'istanza di revoca o sostituzione della misura e, quindi, di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.).

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST.
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.

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