Cass. civ. n. 1647 del 19 gennaio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19968 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 487
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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