Cass. civ. n. 1647 del 19 gennaio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Comunicazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.