Cass. pen. n. 16478 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - Sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza pubblica dopo l'avvenuta costituzione delle parti – Natura di sentenza predibattimentale – Esclusione – Annullamento a seguito di ricorso “per saltum” del pubblico ministero – Rinvio al giudice di secondo grado.
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.