Cass. pen. n. 16480 del 29 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Elezione di domicilio antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata - Allegazione nell'intestazione dell'atto di appello - Ammissibilità - Ragioni.


Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 8014 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST. PENDENTE
Legge 09/04/1990 num. 98

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