Cass. pen. n. 16481 del 08 marzo 2024
Testo massima n. 1
GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI - Atti compiuti dal giudice astenuto – Provvedimento che accoglie la richiesta di astensione o di ricusazione - Espressa declaratoria di efficacia degli atti anteriormente compiuti - Necessità - Omessa indicazione di alcuni atti - Presunzione di inefficacia degli stessi.
In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2