Cass. pen. n. 16481 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI - Atti compiuti dal giudice astenuto – Provvedimento che accoglie la richiesta di astensione o di ricusazione - Espressa declaratoria di efficacia degli atti anteriormente compiuti - Necessità - Omessa indicazione di alcuni atti - Presunzione di inefficacia degli stessi.


In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45011 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE