Cass. civ. n. 8992 del 5 giugno 2003
Testo massima n. 1
Il potere, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dal secondo comma dell'art. 2377 c.c., d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto ) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito agli “amministratori” per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso.