Cass. civ. n. 3020 del 8 febbraio 2008

Testo massima n. 1


Ai fini dell'esercizio dell'azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante legale in conflitto d'interessi con la società, non opera il termine di decadenza dell'art. 2377 c.c. attinente all'impugnativa, da proporre contro la società, della delibera sociale invalida bensì l'ordinario termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c., trattandosi di azione di annullamento ex art. 1395 c.c. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un'azione, proposta dal curatore del fallimento della società venditrice, volta all'annullamento del contratto stipulato dalla medesima persona al tempo stesso legale rappresentante del venditore poi fallito e della società acquirente ).

Testo massima n. 2


In tema di azioni proponibili dal curatore fallimentare, la posizione di tale organo, quando eserciti diritti già nel patrimonio del fallito, non equivale a quella di un terzo ma consiste nel subentro nella stessa posizione del fallito; ne consegue l'ammissibilità dell'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 1395 c.c., per l'annullamento del contratto concluso in conflitto d'interesse dall'imprenditore in bonis e già eseguito, rientrando essa nella nozione di patrimonio di cui agli artt. 31 e 42 legge fall. che si estende, oltre che ai beni, altresì ai rapporti giuridici ed alle azioni di contenuto patrimoniale.

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