Cass. civ. n. 16487 del 13 giugno 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Diritto di ritenzione pattizio - Forma di autotutela dell’istituto di credito - Sussistenza - Efficacia inter partes - Poteri del retentor - Blocco della circolazione del bene e impedimento ad azioni esecutive - Esclusione - Mero diritto di rifiutare la restituzione dovuta - Sussistenza - Privilegio sulla vendita coattiva del bene e diritto di procedere alla vendita diretta - Esclusione.


Il diritto di ritenzione pattizio è una forma di autotutela dell'istituto di credito con efficacia meramente inter partes (tra debitore e retentor), con la conseguenza che, a differenza del diritto di pegno - che attribuisce una garanzia reale al creditore pignoratizio - non costituisce alcun effetto di blocco della circolazione del bene, né un impedimento all'azione esecutiva esercitata da un terzo creditore e , inoltre, non attribuisce al retentor un privilegio sulla vendita coattiva del bene o il diritto di procedere alla vendita diretta, ma solo il diritto di rifiutare la restituzione dovuta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2818 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1372 com. 2
Cod. Civ. art. 2786
Cod. Civ. art. 2787
Cod. Civ. art. 2796

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