Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11155 del 4 luglio 2012

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11155 del 4 luglio 2012

Testo massima n. 1

Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l’azione di responsabilità verso l’ex amministratore imputato di “mala gestio” [ nella specie, per violazione del divieto di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale ], il mancato rinvenimento della contabilità d’impresa non determina in modo automatico che l’ex amministratore risponda della differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l’indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l’intero sbilancio patrimoniale.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze