Cass. pen. n. 16493 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO


Offerta di un risarcimento - Mancata accettazione da parte della persona offesa - Riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. - Condizioni - Necessità che la proposta sia stata fatta nelle forme dell’offerta reale - Ragioni - Fattispecie.


In tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 62 lett. N. 6
Cod. Civ. art. 1208
Cod. Civ. art. 1209
Cod. Civ. art. 1210
Cod. Civ. art. 1212
Cod. Civ. art. 1213

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Conformi: Cass. pen. n. 56380/2017

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