Cass. pen. n. 16514 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Documentata richiesta di perizia sulla capacità dell’esecutato di partecipare coscientemente al procedimento - Rigetto - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Ragioni.


In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48949 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 8
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

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