Cass. civ. n. 16517 del 12 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità della citazione per indeterminatezza del “petitum” o della “causa petendi” - Sanabilità con le precisazioni e modificazioni consentite dall’art. 183, comma 6, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.


Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 91 del 2007

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 5
Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

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