Cass. civ. n. 1653 del 23 gennaio 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Principio del "favor rei" ex art. 2 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Art. 32 bis d.lgs. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di traffico di influenze illecite, della riscrittura dell'art. 346 bis c.p. ad opera della l. n. 114 del 2024, dovendo la qualificazione giuridica del fatto disciplinarmente rilevante essere operata con riguardo al quadro normativo vigente al momento della condotta suscettibile di valutazione in tale ambito).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 22407 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis com. 2
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D
Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

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