Cass. civ. n. 16535 del 13 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione - Qualificazione di una domanda come opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Revocazione - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare - Eventuale erroneità di tale qualificazione - Irrilevanza - Fondamento.
La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.