Cass. pen. n. 16553 del 18 gennaio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Richiesta di rimessione del processo - Declaratoria di inammissibilità - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.