Cass. civ. n. 16555 del 12 giugno 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA
Negoziazione assegno bancario o circolare - Prassi della banca di acquisire informazioni telefoniche sull'esistenza di provvista sufficiente per il pagamento dei titoli - Obbligo di conformare il suo comportamento ai canoni di prudenza e di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. - Conseguenze - Opportunità di adozione di modalità diverse di comunicazione interbancaria - Fattispecie.
In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, secondo comma c.c., dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficienti le informazioni che la banca negoziatrice aveva assunto telefonicamente presso la banca che aveva emesso l'assegno circolare, nonostante che dall'istruttoria fossero emerse incongruenze nelle risposte date dall'operatore della banca emittente circa la data di emissione dell'assegno).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 82
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 83
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 1856