Cass. civ. n. 8118 del 3 aprile 2013

Testo massima n. 1


Rientra nella previsione dell'art. 2723 c.c. la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita; deve, pertanto, ritenersi ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato art. 2723 c.c.

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