14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13301 del 26 luglio 2012
Testo massima n. 1
Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.
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