Cass. civ. n. 8683 del 10 aprile 2013

Testo massima n. 1


Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene (nella specie, prodotti petroliferi) che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità - la cui prova incombe sul cedente - perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.

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