Cass. civ. n. 8683 del 10 aprile 2013
Testo massima n. 1
Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene (nella specie, prodotti petroliferi) che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità - la cui prova incombe sul cedente - perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.