Cass. civ. n. 16576 del 13 giugno 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti di Ente locale - Pignoramento presso un terzo diverso dal tesoriere - Vincolo di destinazione delle somme - Onere del terzo di rendere dichiarazione negativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di esecuzione forzata nei confronti di un ente locale, in caso di pignoramento di somme, su cui è impresso un vincolo di destinazione, presso un terzo diverso dal tesoriere, questi non ha un onere di rendere dichiarazione negativa in quanto, pur essendo detentore e debitore di somme di spettanza dell'ente, non può ritenersi gravato da obblighi informativi implicanti valutazioni fattuali e giuridiche che attengono al rapporto di tesoreria. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane s.p.a. per aver reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., sebbene le somme giacenti presso l'istituto fossero indisponibili ai sensi dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 com. 2 CORTE COST.