Cass. civ. n. 16589 del 13 giugno 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO Deposito di cosa altrui - Mancato pagamento del corrispettivo - Diritto di ritenzione e di vendita della cosa depositata in pregiudizio del proprietario - Sussistenza - Condizioni e limiti.
In tema di deposito di cosa altrui, il depositario a cui non è stato pagato il corrispettivo ha diritto di ritenere e far vendere la cosa depositata, ai sensi dell'art. 2756 c.c., anche se questa è di proprietà di persona diversa dal depositante, se il deposito è stato preventivamente assentito dal proprietario, salva la mala fede del depositario.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2756