Cass. civ. n. 16718 del 1 ottobre 2012

Testo massima n. 1


All'acquirente di un bene immobile in sede di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 2923, terzo comma, c.c., non è opponibile la preesistente locazione, qualora il canone locativo sia inferiore di oltre un terzo al giusto prezzo, o a quello risultante da precedenti locazioni, a nulla rilevando che il rapporto sia in corso al momento del pignoramento e la locazione sia stata stipulata dal dante causa del debitore espropriato.

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