Cass. civ. n. 16604 del 14 giugno 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratti bancari - Interessi creditori e debitori - Mancata pattuizione - Applicazione dei criteri sostitutivi di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993 - Necessità - Conseguenze.


In materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 29576 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1842
Cod. Civ. art. 1852
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 7 lett. A CORTE COST.

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