Cass. pen. n. 1662 del 13 novembre 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - Procedimento di riesame del sequestro preventivo - Controversia sulla proprietà - Rinvio al giudice civile - Necessità - Condizioni.
In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto a devolvere al giudice civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando ritenga che debba essere restituita, avendo disposto l'annullamento, per qualsiasi ragione, del provvedimento genetico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso contrario, ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen., il giudice del riesame decide in via incidentale le questioni sulla titolarità del bene oggetto di sequestro rilevanti ai fini della sussistenza del vincolo cautelare). (Diff.: n. 2468 del 1993,
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8