Cass. civ. n. 7281 del 11 maggio 2012

Testo massima n. 1


La prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo.

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