Cass. civ. n. 16632 del 12 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 - Applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. - Clausola di confisca con detrazione del ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna - Bene già rivenduto - Valore di mercato - Esclusione - Ricavato della vendita - Necessità - Liquidazione non diligente - Onere di allegazione e prova.


In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28022 del 2021

Normativa correlata

Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1526
Cod. Civ. art. 1384
Cod. Civ. art. 1175

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