Cass. civ. n. 16663 del 14 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Atto di appello - Notificazione presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 145
Cod. Proc. Civ. art. 162