14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 147 del 10 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Al fine dell’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c. – per la legittimazione alla quale l’opponente è onerato della prova del vizio della notificazione del decreto e del nesso di casualità tra tale vizio e la mancata conoscenza del decreto stesso – la irregolarità della notifica consistente nell’esecuzione di questa direttamente all’Amministrazione od agli Enti ad essa al fine equiparati, anziché agli stessi presso la [ competente ] Avvocatura dello Stato, fa presumere sia detta mancata conoscenza che la ricollegabilità della stessa al vizio di notifica.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]