Cass. pen. n. 16669 del 26 ottobre 2022

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Messa alla prova - Riqualificazione giuridica del fatto - Domanda di sospensione del processo con messa alla prova - Ammissibilità - Condizioni.


In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8982 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

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