Cass. civ. n. 1667 del 19 gennaio 2023
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno - Giudizio di interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c. - Audizione dell'interessato espletata in quella sede - Rinnovo da parte del giudice tutelare - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione deve essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare, che aveva ritenuto sufficiente l'esame espletato un anno e mezzo prima dal tribunale investito del procedimento d'interdizione, ritenendo che, invece, l'esame avrebbe dovuto essere rinnovato per cogliere, nell'attualità, le condizioni psico-fisiche dell'interessato, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche della sua volontà).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 418
Cod. Civ. art. 408 CORTE COST.
Legge 03/03/2009 num. 18
Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12
Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 1