Cass. civ. n. 16682 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE (NOZIONE DI PIAZZA O VIA PUBBLICA) - IN GENERE


Destinazione di aree private a strada prevista in un piano di lottizzazione - Modificazione del regime dei diritti immobiliari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Esenzione dal rispetto delle distanze legali ex art. 879, secondo comma, c.c. - Inapplicabilità.


La previsione, in un piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale, della destinazione di determinate aree a strada, non implica l'immediata modificazione del regime dei diritti immobiliari su dette aree, occorrendo a tale scopo un provvedimento amministrativo ablatorio ovvero una convenzione privata stipulata tra il lottizzante e la P.A.; ne consegue l'inapplicabilità alle stesse dell'art. 879, secondo comma, c.c., in materia di esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni confinanti con piazze e vie pubbliche.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 879 com. 2

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Conformi: Cass. civ. n. 21146/2013

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