Cass. civ. n. 16695 del 13 giugno 2023
Testo massima n. 1
POSSESSO - COMPOSSESSO Usucapione della comproprietà "pro indiviso" - Ammissibilità - Fondamento.
E' ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1140
Cod. Civ. art. 832