Cass. civ. n. 16771/2012

Testo massima n. 1


Il diritto di sfruttamento cinematografico attribuito dall'art. 46 l.a. al produttore comprende, salvo patto contrario, ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto tale, incluse le eventuali forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film successivamente introdotte dal progresso tecnico. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16771 del 2 ottobre 2012

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