Cass. civ. n. 16772 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative - Opposizione a verbale di accertamento - Art. 23 comma 2 l. n. 689 del 1981, ora art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2011 - Formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione - Necessità - Esclusione - Deposito di copia del rapporto e documenti relativi all’accertamento - Sufficienza.


In tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. n. 689 del 1981 "ratione temporis" vigente (oggi, art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011), non è necessaria la formale costituzione in giudizio dinanzi al giudice di pace della Pubblica Amministrazione, essendo sufficiente il solo deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità emittente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15887 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 320 com. 5
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 7 CORTE COST.

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