Cass. civ. n. 3425 del 25 maggio 1981

Testo massima n. 1


Legittimato passivo rispetto all'azione per l'osservanza delle distanze tra costruzioni è l'autore della costruzione illegittima, a nulla rilevando che la medesima sia stata eseguita su suolo di un terzo (nella specie: comune) e, quindi, sia soggetta alla disciplina dell'art. 936 c.c., poiché tale disciplina, regolando i rapporti tra proprietario di un suolo e colui che vi abbia realizzato un'opera, non può essere invocata da quest'ultimo per contrastare la suindicata domanda (nella specie: sostenendo la giuridica ineseguibilità della condanna alla demolizione della costruzione illegittima emessa nei suoi confronti), bensì può essere fatta valere, in ipotesi di accoglimento della domanda stessa, solo dal terzo proprietario del suolo, con opposizione ex artt. 404 e seguenti c.p.c.

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