Cass. civ. n. 16801 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Durata non ragionevole del processo - Rimedio preventivo - Richiesta di mutamento in rito sommario - Almeno sei mesi prima dei termini ex art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 - Solo se l’istanza di mutamento sia stata formulata entro l’udienza di trattazione - Fondamento.


In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13879 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 bis
Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 1 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

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