Cass. civ. n. 16825 del 13 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice sia in parte motiva che dispositiva del provvedimento decisorio - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento.
L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.