Cass. pen. n. 16830 del 01 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha negato la detenzione domiciliare - Incompatibilità a comporre il collegio del Tribunale di sorveglianza - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza delegato all'adozione dell'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare componga il collegio del Tribunale di sorveglianza nell'eventuale giudizio di opposizione, non avendo quest'ultimo natura impugnatoria e risolvendosi nella valutazione dell'istanza di ammissione alla misura alternativa, all'esito del pieno contraddittorio, nella seconda fase del procedimento di primo grado.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.