14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1086 del 25 giugno 1993
Testo massima n. 1
Al fine dell’individuazione del giudice per le indagini preliminari territorialmente competente ai sensi dell’art. 328, primo comma bis, c.p.p., il criterio per stabilire quando e come si debba ritenere che un delitto sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o per agevolare l’attività di un’associazione per delinquere di tipo mafioso deve essere ancorato a un fattore di carattere temporale e a uno di natura funzionale. Sotto il primo profilo, si deve tener conto che nella fase iniziale delle indagini preliminari è possibile non disporre di prove sicure e spesso si dispone solo di ipotesi da verificare, onde ai fini della competenza speciale è sufficiente la presenza di specifici elementi indiziari, da sottoporre a verifica successiva. Sotto il secondo profilo, non può essere obliterata la circostanza che l’istituzione dell’ufficio di Procuratore nazionale antimafia risponde a finalità di coordinamento, ritenute primarie in indagini per fatti di mafia, che presuppongono e comportano una più completa e approfondita conoscenza del fenomeno mafioso.
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Testo massima n. 2
In tema di procedimenti di riesame avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale, considerata la brevità del termine [ dieci giorni ] entro il quale il tribunale della libertà è chiamato a decidere, i tre giorni di cui all’art. 309, ottavo comma, c.p.p. non possono intendersi se non come complessivi nel caso di rinvio dell’udienza al fine di garantire a pieno il diritto di difesa. La ratio della disposizione è, infatti, quella di assicurare il rispetto dell’intervallo di tre giorni fra la data di prima notifica dell’avviso e la data dell’udienza: diversamente, detto termine verrebbe ampliato differendo senza ragione gli effetti legali di una notifica validamente effettuata. [ La Corte di cassazione ha ritenuto osservato il termine di cui all’art. 309, ottavo comma, c.p.p. in un’ipotesi di rinvio dell’udienza per tardività dell’avviso, e di successiva notifica senza l’osservanza dei tre giorni perché dalla data della prima notifica alla data dell’udienza camerale la parte aveva potuto utilizzare il termine di tre giorni liberi ].
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